ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI EQUITALIA

Definizione agevolata Cartelle di pagamento, ex art. 6 D. Lgs. 193/2016.
Gentile Cliente,
Ti informiamo che il Decreto Fiscale 2016, D. Lgs. 22/10/2016 n. 193, convertito dalla L. 01/12/2016 n. 225, prevede la possibilità di definizione agevolata dei ruoli affidati all’agente di riscossione Equitalia Spa dal 2000 al 2016.
La disciplina consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo (a titolo di esempio: IRPEF, IRES, IVA, IRAP, contributi previdenziali, premi INAIL), contenuti nelle cartelle di pagamento, negli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane, negli avvisi di addebito dell’INPS, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive e le sanzioni che gravano sui contributi previdenziali.
Restano invece dovuti gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio di riscossione (da rideterminare tenendo conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e il rimborso delle spese sostenute dall’Agente della riscossione per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento.
Restano inoltre escluse le somme iscritte a ruolo per:
– risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (dazi e accise) e IVA all’importazione;
– recupero aiuti di Stato;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per inadempimento degli obblighi relativi ai contributi ed ai premi dovuti agli enti previdenziali.
L’agevolazione opera anche per i contribuenti che stanno usufruendo di un piano di dilazione concesso dall’Agente della riscossione. A tal fine è tuttavia richiesto che le rate in scadenza nel periodo 01/10/2016-31/12/2016 siano state regolarmente corrisposte.
Con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata riguarda soltanto gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.
Per aderire alla definizione agevolata è necessario presentare all’Agente della riscossione territorialmente competente l’apposito modello predisposto entro il 31/03/2017.
Una volta ricevuta la richiesta, l’Agente della riscossione comunica al contribuente, entro il 310/5/2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché l’importo delle singole rate e le relative scadenze.
Il pagamento delle somme dovute può essere eseguito in un’unica soluzione, entro il 31/07/2017, o dilazionato in un massimo di 5 rate (sulle rate sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo), sulla base delle seguenti scadenze:

  • Rata 1: Importo pari al 24% del dovuto con scadenza nel mese di luglio 2017;
  • Rata 2: Importo pari al 23% del dovuto con scadenza nel mese di settembre 2017;
  • Rata 3: Importo pari al 23% del dovuto con scadenza nel mese di novembre 2017;
  • Rata 4: Importo pari al 15% del dovuto con scadenza nel mese di aprile 2018;
  • Rata 5: Importo pari al 15% del dovuto con scadenza nel mese di settembre 2018.