Nuove misure sono state introdotte dal decreto Lavoro-Finanze che permettono di accedere a benefici contributivi, al fine di conciliare la vita professione e privata dei lavoratori. Lo sgravio in questione interessa la retribuzione imponibile, su cui si calcolano le trattenute che il datore di lavoro opera sulla busta paga del lavoratore.
Le misure agevolative riguardano tre settori: – interventi per la genitorialità; – flessibilità organizzativa; – welfare aziendale. L’azienda ha la facoltà di scegliere due tra i tre temi elencati, da inserire nel contratto di secondo livello, necessario per accedere a tali sgravi. La possibilità è connessa ad alcune delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, riguardo ai premi di produttività, la tassazione sugli stessi e altre misure di welfare aziendale.
Gli strumenti attuabili hanno lo scopo di premiare il raggiungimento di un obiettivo aziendale, l’impegno e la professionalità nel contesto organizzativo. Tali strumenti sono connessi agli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa. Per l’erogazione dei premi di produttività è prevista la detassazione ridotta, qualora invece il premio fosse corrisposto in welfare, il legislatore ha stabilito una tassazione nulla.
L’applicazione e la fruizione delle suddette agevolazioni competono anche alle imprese prive di rappresentanze sindacali (Rsu o Rsa), che possono ottenere ugualmente i vantaggi fiscali legati ai premi di produzioni, le quali accederanno al regime agevolato, attraverso il recepimento di un accordo quadro o interconfederale, nazionale o territoriale, preliminarmente redatto dalle Organizzazioni Sindacali.
Alle imprese che ritengono di poter accedere alle agevolazioni in oggetto, si consiglia un contatto diretto con lo Studio, per esaminare al meglio i bisogni aziendali e, in un secondo tempo, pianificare la formalizzazione necessaria per aver accesso a tali misure.
A disposizione per ogni chiarimento necessario, vi salutiamo cordialmente.
Studio El. Da. F. S.r.l. – Area C. d. L.