CCNL Alimentari Cooperative: siglato il rinnovo

Previsti aumenti salariali e maggiori tutele in materia di welfare e precarietà

In data 14 maggio è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari.
Dal punto di vista retributivo è previsto un incremento pari a 280,00 euro al parametro 137, suddiviso tra trattamento economico minimo (214,00 euro) e incremento aggiuntivo della retribuzione (66,00 euro).
Per quanto riguarda il welfare contrattuale vi è un incremento di 5,50 euro mensili per ogni lavoratore, miglioramenti delle prestazioni sanitarie e la previsione di una copertura assicurativa per il rischio morte. L’accordo definisce anche misure di sostegno per le vittime di violenza di genere e risorse per promuovere la formazione aziendale, la salute e sicurezza.
Il materia di previdenza complementare, il contributo a carico delle aziende è stato innalzato all’1,5%.
Dal punto di vista normativo,  viene definita la riduzione dell’orario di lavoro e, pertanto:
– dal 1° gennaio 2026 per i lavoratori  su 18 e 21 turni viene stabilita una riduzione di 4 ore; dal 1°gennaio 2027è  prevista un’ulteriore riduzione di 4 ore;
– dal 1° gennaio 2027 la riduzione di 4 ore è prevista per tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Viene ridotta la percentuale complessiva di assunzioni a tempo determinato (dal 50% al 25%).
Per quanto riguarda l’inserimento al nido, prevista la possibilità di usufruire di  ore retribuite fino alla scuola dell’infanzia, oltre ad un aumento delle ore dedicate alla cura dei genitori anziani.
Nei prossimi giorni inizierà la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori per l’approvazione dell’intesa.

CCNL Edilizia: aggiornate le percentuali di incidenza

Al 6% l’incidenza della manodopera per la categoria SOA OS18-B

In data 9 maggio 2024, ad integrazione dell’Accordo del 30 gennaio 2024, le Parti sociali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci – Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Confapi Aniem con Feneal – Uil, Filca – Cisl e Fillea – Cgil, hanno determinato la percentuale di incidenza (nella misura del 6%) della manodopera che interessa la categoria SOA OS18-B.
Questa si applica sia alla fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate, sia ai lavori in corso.
Inoltre, con il medesimo accordo, è stato disposto che le Casse Edili e le Edilcasse devono applicare, per gli appalti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale (ove richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A), le relative sottocategorie e le seguenti  percentuali di incidenza minima prevista:
– per OG 2, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
– per OS 2-A, la sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

Aree di crisi industriale complessa in Sicilia: prorogata l’indennità per il 2024

Per i lavoratori il trattamento è pari alla mobilità in deroga (INPS, messaggio 14 maggio 2024, n. 1850).

L’INPS ha riepilogato alcune informazioni riguardanti l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Sicilia (articolo 1, comma 251-bis, Legge n. 145/2018).

La proroga fino al 31 dicembre 2024 del trattamento in commento è stata prevista dall’articolo 3, comma 2-bis del D.L. n. 4/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 28/2024. Peraltro, l’indennità in argomento, introdotta dall’articolo 1-bis del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, è stata oggetto di diverse proroghe. 

In particolare, per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga del trattamento di mobilità in deroga per l’anno corrente, il comma 2-ter dell’articolo 3 del D.L. n. 4/2024 ha previsto uno stanziamento pari a 973.400 euro per l’anno 2024, a valere sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199 della Legge n. 190/2014).

L’indennità in oggetto è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

L’Istituto, per le istruzioni operative relative alla gestione della misura, rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 51/2021.