Rappresentanza doganale: le istruzioni dell’Agenzia delle dogane

Con una nuova circolare l’Agenzia delle dogane aggiorna le istruzioni sulla rappresentanza doganale diretta e indiretta, specificamente in riferimento agli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 141/2024 con l’obiettivo di allineare la normativa nazionale a quella doganale dell’Unione Europea, in particolare all’articolo 18 del Codice Doganale Unionale (Agenzia delle dogane, circolare 2 settembre 2025, n. 22).

Gli articoli 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 141/2024 sostituiscono l’articolo 40 del TULD con modifiche significative del particolare istituto della rappresentanza

 

La normativa unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali, prevedendo due forme di rappresentanza:

  • rappresentanza diretta, nella quale il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona;
  • rappresentanza indiretta, nella quale rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Mentre per la rappresentanza indiretta non è richiesta alcuna condizione particolare, il legislatore nazionale ha disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione. Una regola specifica si applica agli operatori non stabiliti nel territorio unionale: essi devono farsi rappresentare esclusivamente da un soggetto stabilito nell’UE che agisca in rappresentanza indiretta. Tale rappresentante non può, a sua volta, nominare una terza persona, poiché deve agire per conto dell’effettivo importatore della merce.
Le condizioni per ottenere l’abilitazione sono considerate già assolte per alcune categorie di soggetti, i quali devono comunque presentare un’espressa richiesta tramite un apposito formulario. Tali categorie sono:

  • Spedizionieri doganali;
  • Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.);
  • Operatori Economici Autorizzati (AEO), limitatamente a quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 38 c. 2 lettera a) del CDU.

Se la richiesta di abilitazione viene prodotta dopo più di tre anni dall’ottenimento del titolo professionale o dello status AEO, deve essere corredata da una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale.
I soggetti che non rientrano in queste categorie devono presentare un’istanza all’Ufficio delle dogane competente, allegando la medesima dichiarazione sostitutiva.

 

L’ufficio locale verifica il possesso dei requisiti, valutati nell’arco dei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza:
– l’assenza di condanne penali passate in giudicato per specifici delitti non colposi;

– l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, purché commesse nell’ambito di attività doganali;
– il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali.
Per assolvere al terzo requisito, il richiedente deve soddisfare una delle due seguenti condizioni alternative:

  • il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta;
  • il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia. 

L’iter istruttorio per il rilascio deve concludersi entro 120 giorni. In caso di esito positivo, l’Ufficio centrale rilascia l’abilitazione e iscrive il soggetto in un’apposita banca dati con un codice identificativo. In caso di esito negativo, il richiedente ha 30 giorni per produrre osservazioni. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni.

 

L’abilitazione è valida esclusivamente sul territorio nazionale. Per il mantenimento dell’abilitazione, il titolare deve espletare un’attività dichiarativa di almeno 100 dichiarazioni doganali in ogni anno solare in qualità di rappresentante e frequentare, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie accreditate dall’ADM.

 

La sospensione dell’abilitazione, per un massimo di sei mesi, può essere disposta dal Direttore Territoriale in caso di condanna non definitiva.

 

La revoca viene avviata in caso di perdita dei requisiti. Per gli spedizionieri doganali, la sospensione o revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta implica la contestuale sospensione o revoca della patente di Spedizioniere doganale.

 

Infine, viene sancito il divieto per il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza di esercitare la rappresentanza doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego

Superbonus e agevolazione “prima casa”: il termine per la residenza

L’Agenzia delle entrate in una nuova risposta ad interpello si sofferma sul tema dei termini per il trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione “prima casa” per un immobile acquistato e soggetto a interventi di ristrutturazione che beneficiano del Superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 3 settembre 2025, n. 230).

La questione centrale è se la sospensione dei termini introdotta per l’emergenza COVID-19 si applichi anche al termine speciale di 30 mesi previsto per questi casi.

 

L’Istante ha acquistato un immobile, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione rientranti nel Superbonus, richiedendo le agevolazioni fiscali per la “prima casa”. Il contribuente ha chiesto di sapere se la sospensione di cui all’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 (e successive modifiche legislative) sia applicabile al termine di trenta mesi, di cui al comma 10­ter nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della richiamata Nota II­bis della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. n.131/1986.

 

L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa Nota IIbis “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza (…)”.

 

L’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis (relativa all’agevolazione “prima casa”) e quelli per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto. Il periodo di sospensione originario andava dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’articolo 3, comma 11-quinquies, del D.L. n. 183/2020 ha esteso questo periodo, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.
Infine, la Legge n. 14/2023 (di conversione del D.L. n. 198/2022) ha disposto l’ultima e più lunga proroga. Tale norma ha sospeso i termini per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto, il periodo di sospensione totale dei termini per l’agevolazione “prima casa” è stato quello compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.

 

Le circolari n. 9/2020 e n. 8/2022 dell’Agenzia hanno specificato l’ambito di applicazione della sospensione dei termini introdotta dall’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 e successive proroghe. 
I termini la cui decorrenza è stata sospesa in questo intervallo di tempo sono:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza;
  • il termine di un anno per il riacquisto di un’altra abitazione principale;
  • il termine di un anno per la vendita dell’abitazione già posseduta;
  • il termine di un anno per il riacquisto ai fini del credito d’imposta.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha chiarito che tale sospensione si applica anche al termine speciale di 30 mesi per il trasferimento della residenza, previsto per chi acquista un immobile soggetto a interventi di Superbonus. Questo perché la norma sul Superbonus fa un espresso richiamo alla stessa Nota II-bis oggetto della sospensione.

Pertanto per non decadere dal beneficio “prima casa”, l’Agenzia ritiene che il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato acquistato dall’Istante in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 34/2020, sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

Credito d’imposta industria cinematografica: gli esiti sull’ammissibilità delle richieste

Sono stati pubblicati sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) sei decreti direttoriali del 29 agosto 2025 riguardo alla Tax Credit Cinema.

Le richieste preventive di credito d’imposta per la produzione cinematografica e televisiva, nonché per la produzione esecutiva di opere straniere, sono state esaminate per determinarne l’ammissibilità

Al riguardo, in data 1 settembre 2025, sono stati pubblicati gli esiti delle istruttorie:

  • delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;
    delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, orf, tv/web, per la produzione esecutiva delle opere straniere e per gli investitori esterni;
  • delle richieste relative alle idoneità e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento automatici.
  • delle richieste relative al credito di imposta per le industrie tecniche.

Le pubblicazioni sul sito della DGCA costituiscono comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non verranno inviate a mezzo Pec le singole comunicazioni di riconoscimento ai beneficiari.

 

Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 6 del “D.M. tax credit produzione 2021” e ss.mm.ii., dell’articolo 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e ss.mm.ii. e dell’articolo 5, del “D.M. tax credit industrie tecniche”, ovvero del giorno 15, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del “D.M. tax credit produzione 2024” e dell’articolo 14, comma 1 del “D.M. tax credit internazionale 2024”.

 

Infine, il comunicato specifica che i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.